(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potesta' concorrente in materia di istruzione e la potesta' esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. 2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonche' all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.