(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                  Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.  La  Regione  con  la  presente legge, nel rispetto delle norme
generali  sull'istruzione,  dei  principi  fondamentali,  dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  e  dell'autonomia  delle  istituzioni
scolastiche,   esercita   la   potesta'  concorrente  in  materia  di
istruzione  e  la  potesta'  esclusiva  in  materia  di  istruzione e
formazione professionale.
   2.  Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende
l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonche'
all'inserimento  e  alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel
contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita
delle  conoscenze  e  delle competenze lungo tutto l'arco della vita,
alla  promozione  dello  sviluppo professionale degli operatori delle
istituzioni scolastiche e formative.